ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Repertorio n. 37822 Raccolta n.16552
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre
30 settembre 2014
In Cagli, nel mio Studio sito in via Alessandri n. 22.
Innanzi a me Dott. STEFANO MANFUCCI, Notaio in Cagli, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, e alla presenza delle testimoni:
- Mattiacci Agnese, nata a Cagli il 21 gennaio 1972 ed ivi residente in via Flaminia Nord n. 208;
- Girelli Patrizia, nata a San Gallo (Svizzera) il 5 maggio 1967 e residente a Cagli in via Pirandello n. 33;
è presente il signor:
- PIVA GIOVANNI FRANCO, nato a Frassinelle Polesine (RO) il 29 aprile 1936, residente a Vallo di Nera (PG), in vicolo Santino n. 5, musicista, codice fiscale PVI GNN 36D29 D776L;
d’ora innanzi “Fondatore”,
il quale si costituisce in proprio ed altresì in qualità di Direttore e legale rappresentante, ai sensi dello statuto, dell’associazione non riconosciuta:
- “INTERMUSICA D”, attualmente con sede in Vallo di Nera (PG), in vicolo di Santino n. 5, codice fiscale 91007170417, partita IVA 01300560412;
costituita con atto a rogito notaio Sergio Viscardini di Rovigo in data 14 giugno 1991, rep. n. 58336/14793, registrato a Rovigo il 19 giugno 1991 al n. 472, serie 1;
a quanto appresso autorizzato in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci in data 9 agosto 2014, verbale n. 22, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per dispensa del comparente.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale
PREMETTE
Il maestro Giovanni Franco Piva (detto “Franco Piva”), avendo, nella sua lunga e intensa attività di ricerca e di produzione musicale, svolta da solo o come responsabile di alcune associazioni da lui costituite, accumulato una ragguardevole e molto significativa quantità di materiali musicali (composizioni, revisioni, cd, dvd) tutti provenienti direttamente dalle sue ricerche e dalle sue realizzazioni, intende costituire una Fondazione intestata a se stesso conferendo alla Fondazione stessa i materiali elencati nella perizia giurata che sarà allegata al presente atto, di proprietà personale e della associazione “Intermusica D” di cui è legale rappresentante.
A tale scopo il maestro intende definire nel presente atto costitutivo e nel relativo statuto la struttura, gli scopi e le modalità di funzionamento della Fondazione.
CIO’ PREMESSO
Il Fondatore PIVA GIOVANNI FRANCO dichiara e stipula quanto segue:
Art. 1
E’ costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata “Fondazione Franco Piva” con sede legale in Cagli (PU), attualmente in via delle Rose n. 39 (presso Studio Rag. Moscardi) e sede operativa in Vallo di Nera (PG), vicolo di Santino n. 1/5.
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2
La Fondazione persegue le seguenti finalità:
1) riordinamento, catalogazione e sistemazione di tutto il materiale musicale consegnato ora o in futuro alla Fondazione dal Fondatore;
2) adeguata e appropriata valorizzazione del materiale stesso attraverso presentazioni, studi, pubblicazioni, esecuzioni, rappresentazioni, incisioni, riprese audio-video, operazioni pubblicitarie a tutti i livelli e con tutti i mezzi;
3) ricerche su importanti e significativi repertori musicali antichi e moderni, acquisizione e sistemazione dei relativi materiali, revisioni ed edizioni critiche, presentazioni, pubblicazioni, esecuzioni, rappresentazioni, registrazioni;
4) incentivazioni sotto ogni forma della più valida e significativa produzione compositiva contemporanea, specialmente di autori giovani;
5) valorizzazione in tutti i modi e in ogni sua possibile manifestazione del teatro musicale da camera antico e contemporaneo;
6) ricerche e produzioni sui rapporti storici e possibili fra la musica e le altre arti.
Per realizzare queste finalità la Fondazione può:
A) assegnare borse di studio;
B) effettuare seminari, laboratori, corsi e concorsi;
C) realizzare cicli organici di manifestazioni pubbliche;
D) stampare e diffondere pubblicazioni periodiche e non;
E) stabilire con persone, enti e istituzioni pubbliche e/o private ogni possibile forma di collaborazione, stipulando appositi accordi;
F) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione per la migliore e più efficace diffusione e valorizzazione dei prodotti realizzati e programmati e delle iniziative realizzate e programmate;
G) svolgere ogni altra idonea attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
A tal fine la Fondazione potrà pertanto:
Compiere studi e ricerche; affidare studi, rilevazioni e ricerche a studiosi ed esperti anche esterni; svolgere attività su richiesta di enti, uffici, istituti; promuovere e realizzare iniziative editoriali, esclusa la stampa quotidiana; promuovere convegni e seminari; istituire e promuovere borse di studio e di ricerca scientifica;
stipulare convenzioni con istituti ed enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle proprie attività;
La Fondazione potrà svolgere ogni e qualsivoglia attività necessaria e/o funzionale al perseguimento degli scopi sopra elencati. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e funzionali.
Art. 3
A costituire il patrimonio della Fondazione, al fine di trarne rendita per il raggiungimento dello scopo, il Fondatore PIVA GIOVANNI FRANCO e l’associazione INTERMUSICA D, come sopra rappresentata, in solido tra essi, conferiscono in conto patrimonio alla Fondazione che, in persona del suo Direttore come appresso nominato, accetta, tutti i beni mobili consistenti in pubblicazioni, manoscritti, CD, DVD, musicassette e altro materiale, di proprietà comune del Fondatore e della Associazione Intermusica D, meglio descritti e valutati per categorie omogenee nella perizia di stima redatta dal sig. Alfredo Natili ed asseverata con giuramento in data 17 giugno 2014 innanzi il Cancelliere del Tribunale di Spoleto, cron. n. 265/2014, che approvata e sottoscritta dal comparente si allega al presente atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per dispensa del comparente.
A tal fine il comparente dichiara che il valore dei beni mobili conferiti, quale risultante dalla perizia allegata, è di euro 55.047,00 (cinquantacinquemilaquarantasette virgola zero zero).
Il Fondatore si impegna inoltre a destinare gli eventuali avanzi di gestione a fondo di dotazione, laddove ritenuto necessario o semplicemente opportuno in sede di riconoscimento.
Le attribuzioni patrimoniali dei beni sopra descritti effettuate dal Fondatore e dall’associazione Intermusica D sono sospensivamente condizionate all’acquisto della personalità giuridica della Fondazione mediante il suo legale riconoscimento.
A tal fine il Fondatore, anche in qualità di rappresentante legale della Fondazione si impegna ad addivenire, subito dopo l’ottenimento della personalità giuridica da parte della Fondazione, ad un atto di riconoscimento dell’avveramento della suddetta condizione. Nelle more del riconoscimento la Fondazione potrà comunque iniziare le attività di cui allo scopo ed operare come Fondazione in attesa di riconoscimento.
Art. 4
La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l’esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da numero 16 articoli, oltre le norme transitorie, viene dal comparente approvato e con me Notaio e i testimoni sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera “C”, previa lettura data da me notaio al comparente alla presenza dei testimoni.
Art. 5
Il primo Direttore della Fondazione, ed in tale veste anche legale rappresentante della Fondazione, è il maestro PIVA GIOVANNI FRANCO.
Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Direttore della medesima ed eventualmente dal Segretario, se nominato, disgiuntamente tra loro. Al Direttore vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all’uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all’allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall’Autorità competente ai fini del riconoscimento.
Art. 6
Tutti i beni mobili innanzi descritti vengono conferiti nello stato di fatto in cui attualmente si trovano; ciascuna parte conferente garantisce la proprietà e la libera disponibilità dei beni sopra descritti, dichiara che non vi gravano pesi o vincoli pregiudizievoli e ne assume ampia responsabilità per evizione e molestia.
Art. 7
Il comparente chiede le agevolazioni fiscali di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (esenzione dall’imposta di donazione) trattandosi di conferimenti a favore di Fondazione che ha come scopo esclusivo lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione e l’istruzione o comunque disposti per le suddette finalità.
Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione qui costituita, ma sono anticipate dal comparente che se ne assume l’onere.
Art. 8 – Norme transitorie
1) In attesa della individuazione dei membri e della formale costituzione del Consiglio Direttivo, la Fondazione sarà gestita direttamente dal titolare, il quale comunque si impegna a provvedere alla nomina dei membri del Direttivo nel più breve tempo possibile in relazione alla concreta attivazione della Fondazione e alla creazione delle necessarie strutture operative.
2) L’Associazione ‘Intermusica D’, alla quale Franco Piva ha affidato la gestione delle proprie attività, verrà sciolta o modificata nei tempi e nei modi che saranno decisi dall’Assemblea dei soci; l’associazione, in ogni caso, si riserva il diritto di utilizzare i beni donati alla Fondazione per le proprie finalità istituzionali fino al momento del suo scioglimento o della sua trasformazione. L’Associazione curerà comunque l’attività editoriale secondo modalità da definire..
3) Il fondatore si riserva di poter utilizzare per la propria attività professionale i beni donati alla Fondazione..
4) Alle spese relative alla costituzione e alla gestione della Fondazione provvederà direttamente il titolare, in attesa che la Fondazione stessa possa disporre di tutti gli organi istituzionali previsti e possa quindi procedere alla definizione dei bilanci. Tutte le spese così sostenute dal titolare, spese che dovranno essere adeguatamente documentate, devono essere intese come anticipazioni che dovranno essere appena possibile rimborsate.
5) I beni donati alla Fondazione rimangono temporaneamente depositati presso l’abitazione del fondatore, in attesa di una adeguata sistemazione riservata.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l’ho letto, alla presenza delle testimoni, al comparente il quale lo approva e con me Notaio e le testimoni lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinque.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia, questo atto consta di un foglio per tre pagine e fin qui della quarta.
Firmato:
Piva Giovanni Franco
Mattiacci Agnese teste
Girelli Patrizia teste
Stefano Manfucci Notaio

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